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ASSISTENZA SOVRAINDEBITAMENTO

DEBITI INSOSTENIBILI ? .....Non tutto è perduto...

DEBITI INSOSTENIBILI ? .....Non tutto è perduto... - ...Look beyond the limit...

 LEGGI QUESTA BREVE GUIDA E PARLACI DEL TUO CASO....

 

E' sufficiente compilare il modulo:

à http://www.hcsystem.it/1/registrazione_1328559.html 

TI RICONTATTEREMO ENTRO 24 ORE PER RISPONDERE AD OGNI TUO DUBBIO O QUESITO

_____________________

 

Nel merito della questione:

 

....Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.....

 Lo prevede la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, grazie alla quale è possibile andare a gestire in modo definitivo i propri debiti che possono essere ridotti considerevolmente o addirittura cancellati.

Chi può beneficiarne:

 - Le persone fisiche, famiglie e microimprese che si trovano in una situazione economica critica, dovuta ad un irreversibile squilibrio tra pagamenti da effettuare ed entrate mensili.

 - Coloro i quali sono impossibilitati a far fronte a debiti pregressi pur disponendo di un reddito o di immobili

 - Coloro i quali sono già stati segnalati in banche dati (Crif, Experia …), risultano cattivi pagatori o che stanno subendo azioni di pignoramento o ipoteche giudiziali

I vantaggi della legge possono essere:

immediati

con la sospensione di tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti del soggetto e la sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui;

...e a termine della procedura

con liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti e cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.

 

LA PROCEDURA

Il debitore deve presentare un’istanza al Presidente del Tribunale competente per la nomina di un Ente o Professionista abilitato (denominato Organismo di Composizione della Crisi), che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.

L’accordo richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, infatti la procedura tende al raggiungimento di un accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza (ma attenzione, il silenzio vale come accettazione); il debitore viene ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Analogo scopo ha la procedura relativa al piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l’accordo con i creditori, in quanto il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti di tutti) sulla base della sola valutazione del Tribunale.

Con entrambe le procedure la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di eventuali propri crediti futuri. In ogni caso il debitore deve indicare come intende ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti, con scadenze e modalità di pagamento, precisando per quali elementi l’accordo o il piano risulta fattibile (cioè realizzabile). E’ possibile prevedere l’intervento di terzi che offrano garanzie, previo loro consenso scritto.

Dopo il deposito della richiesta, si avvia un procedimento che deve verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori). Con la presentazione del piano del consumatore si ha la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso come avviene nell’ipotesi della proposta di accordo. Il giudice omologa il piano, a prescindere dal consenso dei creditori, quando:

 
A)verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili, alimenti, imposte e tasse, ecc.);

B)esclude che il consumatore abbia assunto dei debiti senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;

C)esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Durante le procedure il giudice sospende ogni azione esecutiva (ad es. pignoramento) sui beni del debitore.

Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.

L’IPOTESI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

 Qualora non sia possibile ricorrere all’accordo con i creditori oppure al piano del consumatore, che permettono un certo margine di scelta su quali e quanti beni cedere, è possibile chiedere volontariamente la liquidazione di tutto il proprio patrimonio (ad eccezione di alcuni beni che sono impignorabili). L’intero patrimonio, qualunque sia il suo valore, viene così messo a disposizione dei creditori liberando il debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni.

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

L'ESDEBITAZIONE

Con l’esecuzione dell’accordo con i creditori, del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore risulta esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori, anche se non soddisfatti o soddisfatti in parte.

Pertanto, una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà sollevato da ogni debito ancora non onorato.

Questo significa: un nuovo inizio, una possibile ripartenza da "puliti" e sereni.

 

COME POSSIAMO AIUTARTI..

Se sei un consumatore privato, Un Professionista, Una piccola impresa o Un’azienda agricola,

Se hai una situazione debitoria irreversibile alla quale non riesci più a fare fronte, oppure si sono già in essere procedure esecutive sui tuoi beni (pignoramenti, ipoteche legali, fermi amministrativi, etc.), per l’Ordinamento Italiano, fino a prima dell'entrata in vigore della legge Legge n.3/2012, eri considerato un soggetto NON FALLIBILE, con la conseguenza che gli eventuali debiti non pagati (nei confronti di qualsivoglia creditore) avrebbero continuato ad accumularsi e ti avrebbero portato, prima o poi, ad una situazione psicologica e finanziaria insostenibile, coinvolgendo anche il patrimonio dei tuoi familiari e degli eventuali eredi.

Ora invece, si sono aperti scenari del tutto nuovi (quanto assolutamente poco conosciuti se non tra gli addetti ai lavori) sul fronte della soluzione del sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese: è infatti possibile andare a pianificare, posticipare, rateizzare o addirittura ANNULLARE le posizioni debitorie (anche quelle apparentemente meno gestibili, come quelle con il Fisco) avvalendosi di una Procedura Giudiziaria chiara ed efficace.

La nostra struttura tecnica, alla quale si affiancano Studi Legali qualificati in materia, procederà a:
 
-analizzare la tua situazione patrimoniale e debitoria, per quantificare le tue effettive esposizioni rapportandole alle garanzie eventualmente concesse (ipoteche, pegni su titoli, fidejussioni);
 
-studiare la strategia più vantaggiosa e meno impattante da applicare al tuo caso;
 
-rappresentarti nei rapporti e nelle trattative con i creditori;
 
-impostare la tua pratica di ripianamento dei debiti, curando l’iter di raccolta di dati e documentazione;
 
-provvedere alla stesura e presentazione al Giudice competente dell’istanza con cui chiedere la nomina dell’apposito Organismo o Professionista che ti dovrà assistere fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da eccessivo indebitamento.

Come già precedentemente citato, all’avvio delle procedure si possono ottenere:
 
-sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese nei tuoi confronti e divieto di inizio di nuove;
 
-sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui (c.d. moratoria).

 RISULTATO FINALE
 
-esdebitazione, cioè liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti (c.d. principio del “fresh start”);
 
-cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF e dai sistemi di informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.

 

Contattaci senza impegno compilando il form, alla pagina "contatti", con i tuoi dati o invia direttamente una mail a info@hcsystem.it  ; provvederemo a ricontattarti entr le 24 ore. descrivendo per sommi capi il tuo caso.

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  • 09/05/2025
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